In molti si interrogano sull’attivazione straordinaria degli impianti di riscaldamento di fronte al recente crollo delle temperature. Specialmente gli inquilini dei condomini si chiedono se l’amministratore può intervenire autonomamente o se sia necessaria un’ordinanza comunale. Ecco cosa c’è da sapere.
Condomini e impianto di riscaldamento: quello che c’è da sapere
L’ordinanza del Comune di Bergamo, stabilita per la stagione termica dal 25 ottobre al 15 aprile 2024, offre chiarezza su questo tema. Non solo autorizza l’accensione dei termosifoni fino a 14 ore al giorno durante questo periodo, ma prevede anche la possibilità di attivare gli impianti termici per un massimo di sette ore al giorno al di fuori delle date stabilite, in presenza di condizioni climatiche avverse. Questa disposizione, resa pubblica sul sito ufficiale del Comune di Bergamo, deriva dalla necessità di regolamentare il riscaldamento privato dopo la fine del “decreto Cingolani”, che ha regolato l’attività degli impianti nella scorsa stagione termica. L’ordinanza del 12 ottobre stabilisce inoltre le temperature massime consentite per gli edifici industriali, artigianali e altri, oltre a posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento al 25 ottobre, fino al 15 aprile 2024.
È importante sottolineare che i limiti temporali per l’uso degli impianti termici non si applicano a istituti come ospedali, cliniche, scuole materne e altri. L’ordinanza ribadisce che al di fuori del periodo di attivazione stabilito e senza disposizioni ulteriori, l’accensione dei riscaldamenti è consentita solo in presenza di condizioni climatiche eccezionali, limitata a sette ore al giorno. Pertanto, in assenza di nuove ordinanze comunali, gli amministratori e gli inquilini devono attenersi a tali regole per garantire la conformità alle normative vigenti.