Assunta in una scuola pubblica di Bergamo, risultava quasi sempre in malattia, ma nel frattempo lavorava regolarmente altrove, ricoprendo un ruolo di responsabilità. Una vicenda che si è conclusa con una condanna della Corte dei conti e l’obbligo di restituire 56mila euro allo Stato per danno erariale. Protagonista della storia è una donna calabrese di 51 anni, finita al centro di un’indagine che ha fatto emergere un grave caso di assenteismo e falsa malattia.
La donna era stata assunta a tempo determinato, con contratto a tempo pieno, come assistente amministrativa in un istituto scolastico cittadino. Il rapporto di lavoro copriva il periodo dal 1° settembre 2021 al 12 giugno 2022, ma di fatto la dipendente si è presentata in servizio soltanto sei giorni. Per il resto del tempo risultava assente per malattia.
Un’assenza che, secondo quanto accertato, non corrispondeva alla realtà dei fatti. Durante i mesi in cui risultava indisponibile per l’amministrazione scolastica lombarda, la donna svolgeva contemporaneamente l’attività di direttricein una scuola primaria privata situata in un comune della provincia di Reggio Calabria, territorio di cui è originaria.
La sezione lombarda della Corte dei conti, accogliendo la ricostruzione della Procura erariale, ha ritenuto la condotta gravemente lesiva per le casse pubbliche, quantificando in 56mila euro il danno subito dall’Ufficio scolastico regionale, somma che la donna dovrà ora risarcire.
Secondo i giudici, l’assenza per malattia era ingiustificata sotto due profili fondamentali. In primo luogo, perché la certificazione medica che attestava una presunta “grave patologia” era ritenuta ideologicamente falsa. In secondo luogo, perché la dipendente, pur risultando assente dal lavoro pubblico, continuava a svolgere un’attività lavorativa stabile e continuativa in un altro istituto scolastico, seppur privato.
La Procura contabile ha evidenziato come la donna non soffrisse di alcuna patologia invalidante tale da impedire lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativa alle dipendenze dello Stato. Un elemento centrale della vicenda riguarda proprio il certificato medico-legale presentato a giustificazione delle assenze. Nel documento si faceva riferimento a una grave patologia che avrebbe richiesto l’assunzione di un farmaco salvavita, ma senza prevedere alcun obbligo di permanenza domiciliare né la necessità di cure continuative in strutture sanitarie.
Questo aspetto ha rafforzato, secondo i magistrati contabili, il quadro di illiceità della condotta. A rendere ancora più evidente l’incompatibilità tra la presunta malattia e la reale attività svolta è stato il fatto che, mentre risultava assente a Bergamo, la donna gestiva quotidianamente una scuola privata in Calabria, esercitando funzioni di elevata responsabilità.
Le indagini, condotte anche attraverso appostamenti e accertamenti della Guardia di Finanza, hanno documentato come la cinquantunenne fosse costantemente presente nella struttura scolastica calabrese. Non si limitava a ruoli marginali, ma svolgeva mansioni direttive, tali da indurre il personale a considerarla di fatto la “titolare” dell’istituto.
Un passaggio della sentenza sottolinea proprio questo aspetto: nonostante l’attestazione di una grave malattia invalidante, la donna “fraudolentemente svolgeva attività lavorativa continuativa, espletando mansioni di particolare impegno personale e responsabilità”. Un comportamento che ha reso evidente la totale incompatibilità con lo stato di malattia dichiarato all’amministrazione pubblica.
Il caso rappresenta un esempio emblematico di danno erariale legato all’assenteismo e ribadisce il ruolo della Corte dei conti nel tutelare le risorse pubbliche. La condanna al risarcimento non ha solo un valore economico, ma anche simbolico: segnala come l’uso improprio dei certificati di malattia e la doppia attività lavorativa non dichiaratapossano portare a conseguenze pesanti.
La vicenda si chiude dunque con una decisione netta: 56mila euro da restituire allo Stato, a fronte di un comportamento ritenuto gravemente scorretto e lesivo dell’interesse pubblico.