Omicidio di via Tiraboschi, per i giudici fu la gelosia a scatenare il delitto

Depositate le motivazioni della condanna a 20 anni e 2 mesi per Sadate Djiram. Escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi: la sentenza è vicina a diventare definitiva

 L’omicidio di Mamadi Tunkara, avvenuto il 3 gennaio 2025 davanti al supermercato Carrefour di via Tiraboschi a Bergamo, fu il tragico epilogo di una situazione personale e sentimentale vissuta dall’imputato come un fallimento totale. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Assise di Bergamo ha condannato Sadate Djiram, 29enne originario del Togo, a 20 anni e 2 mesi di reclusione.

I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, elementi che avrebbero potuto portare a una condanna all’ergastolo. Poiché né la Procura né la difesa hanno annunciato ricorso, la decisione potrebbe presto diventare definitiva.

La perizia psichiatrica: imputabile e pienamente cosciente

Determinante nel procedimento è stata la perizia dello psichiatra Massimo Biza, che ha stabilito la totale capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti.

Secondo l’esperto, la relazione sentimentale tra Djiram e la sua compagna era caratterizzata da un forte squilibrio. La donna, italiana e professionalmente inserita, rappresentava per il giovane togolese non soltanto un punto di riferimento affettivo, ma anche sociale ed economico.

Nelle motivazioni si legge che l’imputato viveva la prospettiva della fine del rapporto come una perdita devastante, tale da farlo precipitare nuovamente in una condizione di marginalità e isolamento.

La falsa convinzione di una relazione

Alla base della tragedia vi sarebbe stata la convinzione, rivelatasi infondata, che tra la compagna di Djiram e Mamadi Tunkara esistesse una relazione sentimentale.

Le indagini della Squadra Mobile hanno escluso qualsiasi legame tra la donna e la vittima, ma questa convinzione aveva alimentato nel 29enne una crescente ossessione.

Secondo i giudici, il gesto non può essere ricondotto esclusivamente alla gelosia possessiva, ma rappresenta la reazione emotiva a una profonda sensazione di fallimento personale, affettivo e sociale.

Il confronto degenerato in tragedia

La difesa ha sempre sostenuto che Djiram non si fosse recato davanti al supermercato con l’intenzione di uccidere, ma per ottenere un confronto diretto con Tunkara.

L’imputato aveva acquistato un coltello poco prima dell’incontro e si era presentato sul posto per parlare con il 36enne gambiano, conosciuto da tutti con il soprannome “Loookman”, per via delle treccine simili a quelle dell’ex calciatore dell’Atalanta Ademola Lookman.

Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, il confronto sarebbe rapidamente degenerato. Tunkara, che stava raggiungendo il luogo di lavoro per iniziare il turno, avrebbe colpito Djiram alla testa con la catena antifurto della propria bicicletta nel tentativo di liberarsi dalla presa dell’uomo.

A quel punto sarebbe esplosa la reazione violenta del 29enne, che colpì la vittima con 17 coltellate.

Perché sono cadute le aggravanti

Uno degli aspetti centrali delle motivazioni riguarda l’esclusione della premeditazione.

La Corte evidenzia come non vi siano elementi sufficienti per dimostrare che il delitto fosse stato pianificato nei dettagli. Diversi fattori hanno contribuito a questa conclusione.

L’aggressione non si è configurata come un agguato, poiché i colpi furono sferrati durante un confronto diretto tra i due uomini. Inoltre, il luogo e l’orario scelti risultavano particolarmente sfavorevoli per chi avesse voluto organizzare un omicidio e garantirsi la fuga.

Il delitto avvenne infatti in pieno centro cittadino, durante il periodo delle festività natalizie e in una zona caratterizzata da forte affluenza e da numerosi sistemi di videosorveglianza.

Anche il comportamento successivo dell’imputato è stato valutato. Durante la fuga, Djiram abbandonò uno zaino contenente la propria carta d’identità, elemento che consentì agli investigatori di identificarlo in tempi molto rapidi.

Le attenuanti riconosciute

Pur condannandolo per omicidio volontario, la Corte ha riconosciuto all’imputato alcune attenuanti generiche.

Tra gli elementi considerati figurano:

  • l’immediata confessione dei fatti;
  • la collaborazione con gli investigatori;
  • la situazione sociale e psicologica particolarmente difficile;
  • il consenso all’acquisizione degli atti d’indagine.

Le attenuanti non sono state però concesse nella loro massima estensione.

Nelle motivazioni viene inoltre sottolineato che, qualora la difesa avesse scelto il rito abbreviato all’inizio del processo, la pena avrebbe beneficiato dello sconto previsto dalla legge e sarebbe potuta scendere a poco più di 13 anni di reclusione.

Una vicenda destinata a chiudersi

Con il deposito delle motivazioni e l’assenza di annunci di impugnazione da parte delle parti coinvolte, la condanna a 20 anni e 2 mesi potrebbe diventare definitiva nelle prossime settimane, mettendo la parola fine a uno dei casi di cronaca che più hanno colpito Bergamo negli ultimi anni.

 

Redazione

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