L’iniziativa di supporto finanziario rivolta ai genitori separati, divorziati o che non vivono insieme è ora disponibile per le candidature. Questo incentivo è accessibile anche ai genitori che hanno sperimentato una diminuzione significativa del proprio reddito, specificatamente di almeno il 30% rispetto al 2019. A partire da martedì 13 febbraio fino al 31 marzo, è aperta la possibilità di inoltrare la richiesta per il “Contributo per genitori separati, divorziati e/o che vivono separati”.
Questa iniziativa si propone di fornire sostegno finanziario ai genitori separati che si trovano in difficoltà e che non hanno ottenuto l’assegno di mantenimento a causa della mancata adempienza dell’altro genitore (precedente coniuge o partner). Il criterio per l’assegnazione del contributo è collegato alla diminuzione del reddito dovuta alla crisi sanitaria scatenata dal Covid-19.
In dettaglio, possono beneficiare del contributo i genitori separati con un reddito annuo inferiore a 8.174 euro, che durante l’emergenza Covid-19 convivevano con figli minori o maggiorenni affetti da gravi disabilità e che hanno subito una riduzione o mancata ricezione dell’assegno di mantenimento a causa della sospensione o diminuzione dell’attività lavorativa dell’altro genitore responsabile del mantenimento, a partire dall’8 marzo 2020 per un periodo minimo di novanta giorni.
Per accedere a questa agevolazione, è necessario presentare la domanda all’INPS attraverso il portale dell’Istituto, autenticandosi e utilizzando il servizio dedicato “Contributo per genitori separati o divorziati per la continuità dell’assegno di mantenimento”, trovabile nella sezione dedicata ai servizi non pensionistici.
L’erogazione del sostegno finanziario sarà gestita dall’INPS, previa valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa e in base alla disponibilità dei fondi, che ammontano a 10 milioni di euro.
Il pagamento verrà effettuato dall’INPS in una soluzione unica, coprendo l’importo dell’assegno di mantenimento non ricevuto, fino a un massimo di 800 euro al mese per un periodo non superiore a dodici mesi. Per maggiori dettagli, è possibile fare riferimento al comunicato INPS n. 614 del 9 febbraio 2024.
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