Crea un importante precedente la sentenza sul ricorso presentato contro Ryanair da un viaggiatore italiano aveva dovuto comprare non potendo utilizzare il volo da Dublino alla capitale polacca già acquistato. Non solo per l’indennizzo di 400 euro, oltre al rimborso del prezzo (95,99 euro) del biglietto Bergamo – Varsavia
Il ricorso presentato da un passeggero, assistito dai legali di Federconsumatori Milano, del volo del 1° settembre 2021, dall’aeroporto turco di Dalaman, per Dublino. Il ritardo provocato da cause tecniche aveva spinto Ryanair a scegliere di far atterrare l’aereo a Orio al Serio.
La sentenza ha sancito un principio importante e innovativo: quando partenza e arrivo di un volo si trovano fuori dall’Italia, il giudice competente per i contenziosi è quello del luogo di residenza o domicilio del viaggiatore, Milano in questo caso. E questo, si legge nella sentenza, a meno di una “clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale”.
Respinta l’istanza presentata da Ryanair sulla “carenza di giurisdizione” del giudice di pace di Milano. La compagnia, infatti, aveva cercato di trasferire il contenzioso in Turchia o in Irlanda. Cosa che avrebbe di fatto reso troppo oneroso proseguire nel ricorso.
Invece il giudice milanese non solo ha ribadito la propria competenza nel contenzioso, ma, oltre al risarcimento al passeggero, ha condannato Ryanair a pagare le spese legali di 346 euro.
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