Da domani al via la stagione di caccia: regole e disposizioni per la provincia di Bergamo

La stagione chiuderà il 31 gennaio ad eccezione di tre specie: beccaccia, tordo sassello e cesena

caccia

Da domani, domenica 15 settembre, al via la stagione venatoria in tutta la Lombardia, con termine il 31 gennaio. L’esercizio venatorio è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.

Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio è praticabile a partire da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.

Le specie cacciabili e il periodo

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (Streptopelia turtur).

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.

Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre.

Dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.

Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
a) dal 1 agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
b) dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
c) dal 1 giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.

La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai Comprensori Alpini di caccia e agli Ambiti Territoriali di Caccia, secondo il regolamento predisposto dalle Province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.

Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.

Carniere e limiti per tutto il territorio regionale

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:
a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie;
c) beccaccia: due capi;
d) tortora (Streptopelia turtur): dieci capi.

I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agrituristico-venatorie.

Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.

L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), anche se prive di tabellazione.

Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.

Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni
capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.

Il cacciatore non può usufruire di più di cinquantacinque giornate di caccia durante l’intera stagione venatoria sull’intero territorio nazionale.

Il tesserino deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo.

Le due giornate integrative settimanali di caccia

Dal 1° ottobre al 30 novembre 2024, in appostamento fisso per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova) e per le seguenti specie di avifauna: Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia, nel periodo 2 ottobre – 30 novembre 2024, come di seguito suddivise:
– una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
– due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola e Mestolone.

Per la provincia di Bergamo

Previste disposizioni particolari per l’ATC Pianura Bergamasca e per i Cac Prealpi Bergamasche, Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza, Valle di Scalve.

DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)
− Sono vietati l’uso e la detenzione sul luogo di caccia:
▪ di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro
massimo consentito è di 4 mm;
▪ di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a
coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
▪ di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
− E’ vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
− Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre
l’orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
− I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della
facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall’art. 35, c.1-bis, L.R.
26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
− È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura
AFCP;
− È vietato l’abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo;
− La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l’orario di inizio della giornata venatoria
e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.
− OPPORTUNITA’ EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 (chiunque detiene cani da
caccia)
Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all’ATC o ai CAC,
intendono beneficiare della previsione di cui all’art. 40 comma, 12 bis della l.r. 26/93, l’allenamento e
l’addestramento dei cani da caccia è consentito nell’ATC Pianura Bergamasca esclusivamente nei giorni:
mercoledì, sabato e domenica e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni di giovedì e sabato.

TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:
ATC Pianura Bergamasca
2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE
MINILEPRE non previsto
CONIGLIO SELVATICO 20
PERNICE ROSSA 15
STARNA 10
LEPRE COMUNE: 4. L’abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell’ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO 20
VOLPE 10

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI
L’attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell’ATC dal 18.08.2024 allo 08.09.2024
compreso, nelle giornate di mercoledì,sabato e domenica, con unmassimo di 6 cani per cacciatore o squadra
di cacciatori.
Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e
s.m.i.
2.3 ALTRE DISPOSIZIONI
Dall’1.01.2025 al 31.01.2025, la caccia vagante, a eccezione dell’appostamento temporaneo e della caccia
alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal
battente dell’onda, anche con l’uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.
L’uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2024, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla
volpe.
Nell’ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguentispecializzazioni di caccia:
1. appostamento fisso;
2. migratoria da appostamento temporaneo;
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria.

TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
CAC: Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

MINILEPRE non previsto
CONIGLIO SELVATICO 20
PERNICE ROSSA 15
STARNA 8
LEPRE COMUNE 4. L’abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente
notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal
cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta
prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO 20
VOLPE 10

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C
L’attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa
al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore
o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è
consentito l’addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:
Prima dell’apertura della stagione venatoria:
– in zona B: dal 18.08.2024 al 08.09.2024 compreso, nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato
e domenica;
– in zona A: nelle giornate di mercoledì e domenica, dal 10.09.2024 al 27.09.2024 compresi;
– nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l’attività di
addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 10.09.2024 al 27.09.2024.
Durante la stagione venatoria, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per
sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l’uso del cane,
previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
– in zona B sino al 31.01.2025, per tre giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del
venerdì;
– in zona A fino al 29.11.2024, il mercoledì e la domenica, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla
zona A.
Al di fuori del periodo in cui è consentita l’attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito
esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità
previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti
specializzazioni di caccia:
1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna
migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna
migratoria senza l’uso del cane;
4. vagante all’avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna
migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici e/o al cinghiale in forma selettiva, alla volpe (quest’ultima specie con canna
rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l’abbattimento dei capi a loro assegnati e
comunque all’interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica),
e all’avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l’uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo
pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.
Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l’ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano,starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.
(quest’ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato
l’abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all’interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei
giorni di mercoledì, sabato e domenica).
La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l’uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n.
3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.
La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche
in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8 e n.9
La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della zona B
analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:
Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o
da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente
in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la
caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.
I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all’immediata apposizione sul capo
prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.
Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica,
entro la stessa giornata.
È fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell’inizio della caccia di selezione di ogni
singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori
ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d’età e per tutte
le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distintisingolarmente per numero di matricola.
CACCIA E ATTIVITA’ CINOFILE NEI SITI NATURA 2000
Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

Redazione

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2 anni fa

Auguri e buona caccia che sia copiosa e di grandi prede 💪🏻💪🏻💪🏻

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